IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge  18  novembre 1995,  n.  496, con  la  quale si  e'
autorizzata  la ratifica  della convenzione  sulla proibizione  dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, fatta a Parigi  il 13 gennaio 1993, come modificata
dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
  Considerata la necessita' di  emanare il regolamento di esecuzione,
come previsto  dall'articolo 8 della  citata legge 4 aprile  1997, n.
93;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 1997;
  Sulla proposta del Ministro degli  affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno,  delle finanze,  del tesoro  e del  bilancio e
della   programmazione  economica,   della  difesa,   della  pubblica
istruzione  e   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica,  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, del
commercio con l'estero, della sanita' e per la funzione pubblica;
                 E m a n a il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Il  presente regolamento da'  attuazione alla legge  18 novembre
1995, n. 496,  come modificata dalla legge 4 aprile  1997, n. 93, per
l'attuazione  della  convenzione  sulla proibizione  dello  sviluppo,
produzione,  immagazzinaggio ed  uso di  armi chimiche  e sulla  loro
distruzione.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
  a) per "legge"  la legge 18 novembre 1995, n.  496, come modificata
dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
  b)  per  "convenzione"  la   convenzione  sulla  proibizione  dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;
  c)  per  "Organizzazione"  l'Organizzazione internazionale  per  la
proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW);
  d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione;
  e) per  "tabelle 1, 2 e  3" le tabelle contenute  nell'"annesso sui
composti chimici" alla convenzione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla  promulgazione    delle     leggi   e
          sull'emanazione   dei    decreti   del  Presidente    della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana  approvato    con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge alle  quali e'   operato    il
          rinvio.  Restano  invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -  La    legge 18 novembre  1995, n.  496, ha autorizzato
          la ratifica della  Convenzione  sulla   proibizione   dello
          sviluppo,    produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di armi
          chimiche e sulla loro distruzione,  con  annessi,  fatta  a
          Parigi il 13 gennaio 1993.
            -  Il  testo dell'art.  8 della legge  4 aprile 1997,  n.
          93,  e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. Entro novanta  giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, con decreto  del Presidente
          dela Repubblica, su  proposta  del  Ministro  degli  affari
          esteri,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del
          tesoro,  della  difesa,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   del  commercio    con  l'estero,  della
          sanita', della pubblica istruzione e  dell'universita'    e
          della  ricerca  scientifica  e tecnologica, e'   emanato ai
          sensi dell'articolo  17, comma  1, della legge   23  agosto
          1988,  n.   400, il  regolamento di  esecuzione della legge
          come modificata dalla prosente legge".
            - L'art.  17 della legge 23  agosto 1988, n. 400,   sulla
          disciplina  della  Presidenza   del Consiglio dei Ministri,
          attribuisce al Governo il  potere di   emanare  regolamenti
          di  esecuzione    di  leggi    vigenti,  previo  parere del
          Consiglio di Stato.